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Conversione del milleproroghe: il Senato approva

 

Primo passo per la conversione del decreto milleproroghe: confermate le novità in tema di sicurezza sul lavoro. Previste proroghe per i decreti attuativi del decreto 81 per alcune settori: scuole, pubblica sicurezza, trasporti. RLS: nessuna novità.

 

Il Senato ha approvato l’11 febbraio il disegno di legge di conversione in legge del Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, il cosiddetto “milleproroghe” che, tra i rinvii di numerose disposizioni legislative, contiene anche alcune proroghe per i nuovi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 81/08. 
 

Rimandando ad un precedente articolo pubblicato, ricordiamo che i principali cambiamenti riguardano il rinvio al 16 maggio 2009 degli obblighi di valutazione del rischio stress lavoro-correlato e di assicurare data certa al documento di valutazione dei rischi.
 
Il nuovo disegno di legge approvato dal Senato, conferma quanto già previsto dal decreto legge di fine anno ma contiene anche ulteriori proroghe dei termini per l’emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 81/08 per alcune settori: scuole, pubblica sicurezza, trasporti marittimi, aerei e ferroviari.
 
Nessuna novità invece per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Gli emendamenti che la Commissione Affari costituzionali del Senato aveva approvato in settimana non sono stati inseriti nel maxi emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento posto in votazione con la fiducia. I due emendamenti prevedevano l’eliminazione dell’obbligo di elezione, o designazione, del RLS nelle aziende fino a 15 dipendenti.
 
La parola passa ora alla Camera che dovrà esprimersi in tempi rapidi prima della scadenza del decreto legge, il 1° marzo. La votazione del provvedimento avverrà quindi molto probabilmente ancora con la questione di fiducia, vista la difficoltà di effettuare in tempo un nuovo passaggio al Senato in caso di modifiche ulteriori.
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Emendamenti non approvati.
 
Proposta di modifica n. 32.5 al DDL n. 1305
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
 
        «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 47, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, dopo le parole: "unità produttive" inserire le seguenti: "con più di quindici dipendenti"».
 
Ricordiamo che l’articolo 47 del decreto legislativo 81/08 prevede:
 
  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
  2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 
Proposta di modifica n. 32.6 al DDL n. 1305
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
 
        «2-bis. Il comma 3 dell'articolo 47, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, è abrogato».
 
Il comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo 81/08 prevede che “Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.”
 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.” - Estratto.
 
All'articolo 32 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 
        «2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: ''entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo''.
 
        2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: ''Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3'' sono sostituite dalle seguenti: ''Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2''».
 
Riportiamo l’articolo 3 del Decreto Legislativo 81/08:
 
  1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
  2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
  3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
Fonte: Puntosicuro

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