Nessuna nuova Proroga al T.U.- Il D.Lgs. 81/2008 è totalmente in vigore dal 1/1/2009.
Nessuna modifica significativa al Senato nella conversione del decreto-legge 207/2008 "Milleproroghe"
Il Senato ha conferma le attuali norme.
Il maxi-emendamento del Governo sul decreto Milleproroghe NON recepisce alcun emendamento peggiorativo su RLS e rinvio della valutazione dei rischi.
In pratica, oggi è in vigore l'intero testo del D.Lgs. 81/2008, tranne:
- i 4 rinvii al 16 maggio 2009 già contenuti nell'art. 32 del decreto-legge 207/2008, detto Milleproroghe (vedi sotto)
- 24 mesi di tempo (anziché 12 mesi) per l'emanazione dei decreti sulle attività particolari previsti dall'art. 3, comma 2 (Forze armate, carceri, ecc.), ma per i quali continuano a valere i decreti già in vigore ed emanati ai sensi del D.Lgs. 626/94.
Nella discussione al Senato erano stati presentati numerosi emendamenti al DL 207/2008, in particolare da parte della Lega, alcuni gravemente peggiorativi del al D.Lgs. 81/2008 e assolutamente inaccettabili, in particolare su:
- eliminazione del RLS nelle aziende sotto i 15 dipendenti
- rivio della valutazione dei rischi al 1 luglio 2009
Contro queste modifiche si sono schierati tutti i Senatori dell'opposizione ma anche Senatori della maggioranza.
In particolare hanno operato per impedire le modifiche peggiorative i Senatori della Commissione di inchiesta sugli infortuni: il Sen. Oreste Tofani (Presidente della Commissione), il Sen. Paolo Nerozzi (Vice-Presidente) e il Sen. Giorgio Roilo (già Relatore sulla Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008).
Anche la Senatrice Rosa Angela Mauro (della Lega), che risultava firmataria dell'emendamento di soppressione del RLS sotto i 15 dipendenti, ne ha favorito il ritiro, dichiarando che la sua firma era frutto di un malinteso.
Ora il provvedimento va alla Camera dei Deputati ove non si prevedono ulteriori modifiche, visti anche i termini di scadenza, poiché, altrimenti, il nuovo testo dovrebbe tornare al Senato.
I 4 rinvii previsti dal DL 207/2008, che rimangono in vigore, sono i seguenti:
1) Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
2) "data certa" del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
3) invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
4) divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poichè in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori").
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